A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.

Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.

In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF, tramite mail o PEC, oppure presentandosi di persona all’Ufficio competente.

La domanda motivata deve essere presentata:

  • per le somme in riscossione ordinaria, prima della scadenza del termine di pagamento del tributo 
  • per le somme in riscossione coattiva, entro la scadenza del termine di pagamentodel provvedimento coattivo.

In caso di inadempienze del contribuente nel pagamento delle rate, il Comune può prendere provvedimenti come il decadimento del beneficio della rateizzazione.

Cosa serve
  • Domanda di rateizzazione del pagamento di tributi
  • Copia del documento d'identità
  • Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
  • Documentazione necessaria a motivare la domanda
Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la rateizzazione dell'importo dovuto.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
 

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Ultimo Aggiornamento

28
Dic/25

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