Procedimento di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico per svolgere attività non imprenditoriali e attività benefiche
Occupazione di suolo pubblico per svolgere attività non imprenditoriali e attività benefiche: rilascio della concessione
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai soggetti e alle associazioni che intendono occupare suolo pubblico per attività non imprenditoriali e senza scopo di lucro.
Descrizione
Le associazioni (ad esempio Pro loco, associazioni di volontariato e associazioni culturali) che intendono occupare suolo pubblico temporaneamente per lo svolgimento di manifestazioni non a scopo di lucro devono presentare domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico come previsto dal Regolamento comunale.
In questa casistica rientrano anche gli hobbisti, artigiani che occasionalmente (nel tempo libero o per hobby) mettono in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano: bigiotteria, creazioni in pietra, a maglia, ecc.).
Come fare
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF, tramite mail o PEC, oppure presentandosi di persona all’Ufficio competente.
Cosa serve
- Modulistica:
- Domanda per il rilascio o proroga di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per svolgere attività non imprenditoriali e attività benefiche
- Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore
- Domanda di emissione di ordinanza per la modifica temporanea della viabilità
- Ulteriori immobili oggetto del procedimento
- Copia del documento d'identità
- Copia dell'atto costitutivo e statuto registrati
- Documentazione fotografica
- Planimetria dell'area interessata
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene una concessione.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni
Costi
L'occupazione del suolo pubblico da parte di ONLUS e associazioni iscritte al registro regionale del volontariato è esente dal pagamento dell'imposta di bollo così come previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 82.