Procedimento di trascrizione di una negoziazione assistita
Trascrizione di una negoziazione assistita
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto all'avvocato (o a uno degli avvocati) che, avendo assistito i coniugi nella conclusione di una convenzione di negoziazione assistita (per separazione, divorzio o modifica delle condizioni) e avendo ottenuto il relativo nullaosta o autorizzazione, deve trasmettere l'accordo all'ufficio di stato civile per la prescritta trascrizione.
Descrizione
I coniugi possono concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge) (Legge 10/11/2014, n. 162).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:
- comune di iscrizione dell’atto di matrimonio
- comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano
- comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Come fare
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF, tramite mail o PEC, oppure presentandosi di persona all’Ufficio competente.
Cosa serve
- Domanda di trascrizione di una negoziazione assistita
- Certificazioni e attestazioni di conformità dell’accordo
- Copia del documento d'identità
- Copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la documentazione o l'informazione chiesta.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento