Procedimento di rilascio di copia del rapporto di rilievo di un incidente stradale
Rilascio di copia del rapporto di rilievo di un incidente stradale
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Descrizione
Le persone coinvolte in incidenti stradali possono chiedere il rilascio della copia del "rapporto di rilevamento incidente stradale" redatto dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto.
È infatti possibile ricevere informazioni relative a sinistri stradali rilevati e previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 11, com. 4 e art. 12 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 21.
Le informazioni sono rilasciate dalla Polizia Locale esclusivamente agli aventi diritto. Gli atti sono infatti rilasciati solamente a:
- incaricati delle compagnie assicurative, previa presentazione di regolare delega dell'ufficio dal quale dipendono o del loro assistito
- alle persone direttamente interessate, previa richiesta scritta:
- persona coinvolta in incidente stradale
- proprietario di veicolo coinvolto nell’incidente stradale
- delegato dall'avente diritto.
Per qualsiasi incidente stradale, anche quelli con feriti e lesioni alle persone a patto che non sia stato avviato il procedimento penale, la copia del rapporto di rilievo sarà rilasciata all'avente diritto.
In caso di incidenti stradali con esito mortale o con feriti in cui sia stata avviata un'azione penale è sempre necessario possedere il nulla-osta dell'autorità giudiziaria. Tutte le domande dovranno quindi essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica.
Come fare
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF, tramite mail o PEC, oppure presentandosi di persona all’Ufficio competente.
Cosa serve
- Domanda di rilascio di copia del rapporto di rilievo di sinistro stradale
- Copia del documento d'identità
- Copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria
- Delega alla presentazione della domanda (da allegare se il richiedente presenta la domanda in nome e per conto della compagnia assicurativa)
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la documentazione o l'informazione chiesta.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento