Procedimento di concessione dell'assegno di maternità
Concessione dell'assegno di maternità
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto alle cittadine in possesso dei seguenti requisiti:
essere madri cittadine:
- italiane
- comunitarie
- di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).
- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
- avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
- avere un conto corrente ( o carta prepagata con IBAN) intestato alla richiedente.
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
- se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
- in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).
- Il valore limite dell'ISEE per accedere all'assegno di maternità concesso dai Comuni è stabilito annualmente dall'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso una circolare ufficiale.
Per conoscere il valore limite per l'anno in corso, consulta i comunicati presso il sito dell'INPS.
Descrizione
L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.
Come fare
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).
Cosa serve
- Domanda di concessione dell'assegno di maternità
- Copia del documento d'identità
- Copia del permesso di soggiorno
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento